Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre
1954, n 75
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dallAssemblea regionale il 10 dicembre 1953: «Indennit di
funzione ai sindaci ed agli assessori comunali
Presidente: PERASSI; Estensore: STURZO; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv.to ARIAS) - Regione siciliana (Avv.ti NAVARRA e COSTA).
(omissis)
Il Commissario dello Stato ha impugnato nei termini legali la legge approvata dallAssemblea regionale in data 10 dicembre 1953, legge che ha per oggetto: « Indennit di funzione ai sindaci ed agli assessori comunali , per i seguenti motivi:
1) violazione dellart. 81 della Costituzione, per avere stabilito che la indennit spetta indipendentemente dalle condizioni finanziarie del comune;
2) violazione dellart. 15 dello Statuto per avere legiferato sulla finanza locale, nella quale materia la legge regionale deve rispettare i principi od interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato;
3) violazione dellart. 53 della Costituzione e dei principi in materia tributaria per la esenzione delle previste indennit da ogni onere verso la pubblica amministrazione;
4) per avere stabilito la non cedibilit, insequestrabilit e impignorabilit dellindennit di cui trattasi, attribuendo per esse i privilegi che, per la legge dello Stato 5 gennaio 1950, n. 180 sono riservate agli stipendi, salari e assegni per prestazione di lavoro.
Resiste il Presidente della Regione a tale ricorso, affermando:
1) non essere applicabile al caso lart. 81 della Costituzione, non trattandosi di nuova spesa, ma del come disciplinare una spesa prevista da legge;
2) non essere violato lart. 15 dello Statuto, trattandosi di provvedimento che rientra nella materia dellordinamento dei comuni previsto dallo stesso articolo come competenza esclusiva della Regione;
3) perch la indennit di funzione per sindaci ed assessori assimilabile a quella parlamentare che non soggetta ad oneri tributari;
4) perch lestendere, al caso in esame, i privilegi previsti dalla legge 5 gennaio 1950, n. 180, per le ragioni indicate al primo articolo della legge regionale, non viola i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.
DIRITTO
Si osserva che il legislatore regionale ha inteso facilitare lesercizio delle funzioni di sindaco, di assessore anziano e, per i comuni capoluoghi di provincia anche di assessore municipale, a quella categoria di cittadini che, traendo dal lavoro professionale o da arti e mestieri e altri servizi impegnativi, i mezzi di sussistenza, avrebbero difficolt, senza una pi o meno compensativa indennit, ad accettare tali cariche.
Da qui una nuova configurazione della facolt dei comuni di deliberare le indennit previste, non pi in relazione alle condizioni di bilancio, ma alle condizioni subbiettive delle persone preposte a detti uffici. Aderente alla logica del provvedimento risulta la insindacabilit nel merito della deliberazione del Consiglio comunale di adottare tale provvedimento per casi individuali, se il bilancio sia in deficit; fermo restando, per i comuni il cui bilancia non sia deficitario, lart. 7 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica del 5 aprile 1951 n. 203. La conseguenza che il legislatore regionale ha tratto da tale impostazione duplice: la spesa ha la figura della indennit di carica; la finalit della spesa, dal punto di vista subbiettivo, ha la figura di compenso per mancato provento del lavoro professionale; per il primo aspetto la indennit non soggetta a onere fiscale; per il secondo aspetto non cedibile, n pegnorabile o sequestrabile.
Il primo motivo di ricorso (violazione dellart. 81 della Costituzione) non attendibile, perch lAssemblea regionale non ha deliberato una spesa senza copertura in un dato esercizio della Regione, ma ha riconosciuto la facolt dei consigli comunali di iscrivere nei propri bilanci, anche se deficitari , una spesa che potr, in casi specifici, essere ritenuta necessaria.
questo il carattere di tutte le spese obbligatorie per legge, sia in forma assoluta, sia in forma condizionata: spese per lo stato civile; spese per gli uffici giudiziari; spese per ligiene pubblica; spese per la scuola e cos di seguito; delle quali spese in concreto lamministrazione comunale a dover deliberare indipendentemente dalla consistenza attuale del bilancio, ricorrendo, se del caso, a mezzi straordinari o a mutui di pareggio da tempo ammessi dalla legislazione statale.
Il secondo motivo (violazione dellart. 5 dello Statuto nei riguardi della finanza locale) anchesso non attendibile per mancanza di materia, non avendo lAssemblea regionale, nel caso in esame, legiferato sulla finanza locale e norme connesse.
La facoltativit o lobbligatoriet di una spesa materia di ordinamento amministrativo; questo precede, non segue lordinamento finanziario. Alla ricerca delle entrate precede il riconoscimento o meno della obbligatoriet della spesa, perch per il funzionamento dellente, sono necessari i mezzi ad attuare i servizi che la legge o la tradizione o la natura stessa dellente impongono nellinteresse degli abitanti di quel determinato territorio. Fra i servizi, quello amministrativo-direttivo responsabile di fronte al consiglio comunale e allelettorato locale, non pu essere escluso.
Pertanto,
La esenzione tributaria della indennit prevista dalla legge impugnata non contrasta un principio dellordinamento dello Stato che riconobbe tale esenzione per i parlamentari; in ogni caso non pu essere qualificata come costituzionalmente illegittima.
La censura di illegittimit costituzionale delle disposizioni del secondo capoverso dellart. 5 della legge regionale, in quanto materia di legislazione che esorbita dai limiti segnati dallart. 17 lett. f) dello Statuto, non fondata, perch lAssemblea regionale siciliana, adottando tale disposizione ha esercitato la competenza attribuita alla Regione dallart. 15 dello Statuto circa lordinamento dei comuni.
P. Q. M.
LAlta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale del 10 dicembre 1953 concernente lindennit di funzione ai sindaci ed agli assessori comunali.